18/04/2008

Obbligo delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti

La Legge 1 Agosto 2004 n 214 fissa il seguente obbligo “durante la circolazione [per] gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono […]essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti”.

Il DL 9.11.2004 n 266 stabilisce i termini: "I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati [..] dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005"

Il DL 30.12.2005 n 273 art 17 comma A proroga i termini per i veicoli in circolazione al 30 Giugno 2006

La LEGGE 23.02.2006 n 51 Art. 17 proroga i termini per i veicoli in circolazione al 31 Dicembre 2006

Il DM 27.12.2004 definisce le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti: di seguito sono sintetizzati i punti fondamentali del decreto:

·                    Come applicare la bordatura:
La bordatura deve essere applicata in maniera tale da rendere visibile l’intera lunghezza del veicolo se visto lateralmente, e l’intera larghezza se visto posteriormente. Per intera si intende almeno l’80% della lunghezza e della larghezza. La lunghezza e la larghezza del veicolo devono essere sempre percepite il più possibile come continue.

·                    Dove applicare la bordatura:
Altezza minima dal suolo 25 cm.
Altezza massima dal suolo 150 cm, dove non sia possibile per caratteristiche costruttive del veicolo il limite massimo è di 210 cm.
La distanza minima per gli evidenziatori retroriflettenti applicati sul retro e ciascuna luce di arresto deve essere pari o superiore ai 20 cm.

·                    Colori previsti:
Per il laterale: giallo o bianco
Per il posteriore: giallo o rosso

·                    Omologazione:
La pellicola utilizzata per la bordatura deve essere omologata, l’omologazione è identificata da un marchio prestabilito.




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